(rif. Titolo II RQSII Del. 655/2015 Arera)
3.1 PREVENTIVAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI
(rif. artt. 5, 6, 7 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
Per entrambe le tipologie di allacciamento il tempo di preventivazione è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo:
Per la preventivazione senza sopralluogo è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
Per la preventivazione con sopralluogo è stabilito lo standard specifico di 20 giorni lavorativi.
Le richieste di nuovi allacciamenti e le richieste di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate nelle modalità descritte nel presente articolo.
La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari, completa dei documenti richiesti e, se previsto, dell’attestazione del pagamento degli oneri di sopralluogo, deve essere presentata tramite uno dei canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
Il preventivo dovrà contenere le informazioni previste dall’articolo 7 e dall’articolo 20 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
3.2 ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI
(rif. artt. 8 e 9 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico o dell’allacciamento fognario è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore, con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente.
Per entrambe le tipologie di allacciamento il tempo di esecuzione è differenziato in funzione della complessità dei lavori necessari per l’esecuzione degli allacciamenti stessi.
A decorrere dalla data di acquisizione delle dovute autorizzazioni e, dove non necessarie, dalla data di accettazione del preventivo, gli allacci saranno completati entro i tempi di seguito indicati, misurati in giorni lavorativi al netto del tempo per lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale:
Per l’esecuzione di allacci idrici che comportano l’esecuzione di interventi semplici è stabilito lo
standard specifico di 15 giorni lavorativi;
Per l’esecuzione di allacci fognari che comportano l’esecuzione di interventi semplici è stabilito lo
standard specifico di 20 giorni lavorativi.
Per l’esecuzione di allacci idrici o fognari che comportano l’esecuzione di interventi complessi è
stabilito uno standard generale di 30 giorni lavorativi.
A seguito della formale accettazione del preventivo, di cui al precedente art. 3.1, da parte dell’utente, ossia a seguito dell’esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo mediante presentazione allo sportello competente o invio tramite fax, e-mail, lettera, il Gestore procede alle richieste di eventuali autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui per l’esecuzione di allacci complessi sia necessario l’ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell’autorizzazione da parte del gestore e l’ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte dell’utente.
Al verificarsi di tale situazione il Gestore comunica all’utente l’avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro 5 giorni lavorativi successivi a tale richiesta (rif. art. 23 RQSII Del. 655/2015 Arera).
3.3 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
(rif. art. 10 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura;
Per l’attivazione della fornitura il Gestore si impegna a rispettare lo standard specifico di 5 giorni lavorativi.
La richiesta di attivazione della fornitura può essere presentata, tramite il numero verde, via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito internet www.acqualatina.it o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite lo sportello online.
Nel caso in cui il richiedente richieda l’attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento, quest’ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.
Nel caso in cui l’utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all’esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.
3.4 RIATTIVAZIONE E SUBENTRO NELLA FORNITURA – (PUNTO DI CONSEGNA DISATTIVO)
(rif. art. 11 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.
Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura è differenziato in funzione dell’eventuale richiesta, da parte dell’utente, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore;
Per la riattivazione o subentro nella fornitura è stabilito lo standard specifico di 5 giorni lavorativi;
Per la riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata al Gestore, con le modalità previste al comma 3.3, rispettivamente dallo stesso utente che aveva richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo utente.
Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico in oggetto, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l’esecuzione di lavori semplici o complessi, come definiti al paragrafo “III Definizioni” della presente Carta, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento dei suddetti lavori.
Qualora la richiesta di subentro riguardi un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, il Gestore ha facoltà di:
- richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
- non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico oggetto della richiesta.
Qualora il Gestore eserciti le facoltà sopra indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:
- della documentazione di cui alla lettera a);
- dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo.
3.5 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A MOROSITÀ
(rif. artt. 12 e 13 RQSII Del. 655/2015 Arera, DPCM 29 agosto 2016 e artt. 6 e 9 REMSI)
Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione, sospensione, disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura;
Per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è stabilito lo standard specifico di 2 giorni feriali.
A seguito del pagamento delle somme dovute da parte dell’utente, il Gestore procederà alla riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità.
Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo.
Qualora la richiesta di riattivazione abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:
- richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
- non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico.
L’avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli territoriali.
La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Gestore, tuttavia, successivamente alla riattivazione della fornitura, può in ogni caso richiedere all’utente l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
3.6 DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
(rif. art. 14 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di effettiva disattivazione;
Per la disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente è stabilito lo standard specifico di 7 giorni lavorativi.
A seguito della richiesta di cessazione del servizio presentata dall’utente, il Gestore procede alla disattivazione della fornitura, la quale comporta la sospensione dell’erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall’utente con le modalità descritte nel precedente comma 3.3.
Nel caso in cui l’utente richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Gestore, l’utente deve garantire al Gestore l’accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 5, comma 5.10 della presente Carta.
3.7 RICHIESTA DI VOLTURA – (PUNTO DI CONSEGNA ATTIVO)
(rif. artt. 15 e 17 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura nelle modalità sopra richiamate e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente.
Per l’esecuzione della voltura è stabilito lo standard specifico di 5 giorni lavorativi.
La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’utente entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata (ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47).
Il richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative in occasione della prima fatturazione.
Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente comunica al Gestore l’autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall’utente uscente il Gestore provvederà a:
effettuare una lettura di verifica entro 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente.
I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
- richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
- non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
Qualora il Gestore eserciti le facoltà sopra indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:
- della documentazione di cui alla lettera a);
- dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera 2) del presente articolo.
3.8 VOLTURA A TITOLO GRATUITO
(rif. art. 16 RQSII Del. 655/2015 Arera)
In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza, che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore:
- presenta apposita domanda utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, scaricabile dal sito internet e disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica l’autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.
Il Gestore provvederà ad eseguire la voltura nei tempi già specificati al precedente comma 3.7 inviando al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura attribuendo, al nuovo contratto d’utenza il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario.
Fatta eccezione per l’ultima fattura a saldo dei consumi, nessun altro corrispettivo potrà essere richiesto dal Gestore al beneficiario della voltura a titolo gratuito.
3.9 CAUSE DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD PREVISTI PER L’AVVIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
(rif. art. 71 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il Gestore si impegna al rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni richieste, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e di altro tipo, non imputabili al Gestore, che determinano il mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità, di seguito classificate:
cause di forza maggiore: intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
cause imputabili all’utente, inclusa l’inaccessibilità del misuratore;
cause imputabili a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.