Bonus idrico

I residenti nel territorio di ATO 4 che si trovano in condizioni di disagio economico possono beneficiare del bonus idrico nazionale previsto e regolamentato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) attraverso la Delibera 63/2021/R/com. 
A questo si sommerà un bonus idrico locale approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Egato 4 Lazio Meridionale – Latina.

Come ottenere il bonus?

Dal 1° gennaio 2021 tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per ottenere il bonus idrico. Nello specifico:

Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:
OPPURE
OPPURE
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura idrica:

A quanto ammonta il bonus?

Il bonus idrico nazionale garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente – pari a 50 litri per abitante al giorno (soluzione indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016).

Ad esempio, il bonus garantisce a una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno.

A questo si aggiunge un bonus locale che, attraverso uno specifico calcolo applicato sull’imposta, riduce ulteriormente la spesa sostenuta dai beneficiari.

Quando si riceve il bonus?

Dal 2022, a regime, la procedura di riconoscimento del bonus segue tempistiche differenti per tipo di fornitura (diretta o indiretta):

Forniture dirette

La ricerca della fornitura da agevolare per ricevere il bonus è effettuata dal Gestore Idrico territorialmente competente (individuato dal SII), che dispone di circa 2 mesi per individuare tale fornitura e verificare che rispetti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa.

Nel caso di esito positivo di tali verifiche, il Gestore deve applicare il bonus sociale idrico nella prima fattura emessa nei confronti dell’utente finale.

Forniture condominiali centralizzate

Il bonus viene erogato entro 60 giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche di ammissibilità da parte del Gestore idrico territorialmente competente, con assegno o altra modalità extra-bolletta individuata dal medesimo Gestore.

Per maggiori informazioni sul bonus sociale idrico consultare la pagina di ARERA.

FAQ

Si. Anche cittadini/nuclei familiari in condizioni di disagio economico che vivono in condominio e che usufruiscono di forniture centralizzate (condominiali) idriche, possono accedere al bonus idrico.

In questo caso, per ottenere l’agevolazione è prima necessario volturare a proprio nome i contratti di fornitura.
Il bonus viene riconosciuto solo se uno dei componenti del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico è intestatario di un contratto di fornitura idrica (fermi restando gli ulteriori requisiti di ammissibilità).

No. Il componente del nucleo familiare che vive in un’abitazione in affitto, i cui contratti di fornitura sono intestati al proprietario, non può usufruire del bonus.
Il bonus viene riconosciuto solo se uno dei componenti del nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico è intestatario di un contratto di fornitura idrica (fermi restando gli ulteriori requisiti di ammissibilità).

No. La normativa prevede che per ogni nucleo familiare ISEE in condizioni di disagio economico per anno di competenza della DSU sia agevolata una sola fornitura.
Quindi, se un figlio appartenente al nucleo familiare ISEE abita per conto proprio, può ottenere il bonus idrico per disagio economico solo se il nucleo familiare non è già beneficiario di altro bonus nello stesso anno di competenza della DSU.

Si, se si è in possesso dei requisiti di ammissibilità. L’importante, per avviare il processo di verifica di tali requisiti, è presentare la DSU ogni anno (in qualsiasi mese).

L’erogazione del bonus senza interruzioni da un anno a quello successivo dipende in primis dalla data in cui viene presentata la DSU nei diversi anni.
Ad esempio: se nell’anno 1 il cittadino presenta la DSU nel mese di marzo e nell’anno successivo la presenta entro il mese di febbraio, il sistema di norma è in grado di far proseguire l’erogazione in continuità (salvo eventuali ritardi di fatturazione del bonus in bolletta da parte degli operatori competenti).
Se, invece, nell’anno 1 il cittadino presenta la DSU a marzo e nell’anno successivo la presenta a giugno (o in qualsiasi mese successivo a marzo), il sistema non potrà erogare il bonus in continuità, poiché, in assenza di presentazione della nuova DSU, non sussistono elementi per verificare se il cittadino si trovi ancora in condizione di disagio economico.