(rif. Titolo IV RQSII Del. 655/2015)
6.1 MODALITÀ DI ADDEBITO E FATTURAZIONE
(rif. art. 35 RQSII Del. 655/2015 Arera)
La fatturazione e l’emissione della fattura avviene sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, oppure autolettura dell’utente opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
- dati di lettura effettiva;
- in assenza di lettura effettiva, dati di autolettura;
- in assenza di lettura effettiva e di autolettura, dati di consumo stimati.
Le modalità di fatturazione osservate dal Gestore sono tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato B alla Deliberazione 547/2019 Arera, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.
In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die
dal giorno della loro entrata in vigore.
6.2 TEMPO PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA
(rif. art. 36 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo per l’emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del Gestore.
Per il “tempo per l’emissione della fattura” è stabilito lo standard specifico di 45 giorni solari
6.3 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA FATTURA
(rif. art. 37 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il Gestore provvede all’emissione delle fatture in rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 37.1 e 37.2 dell’Allegato A RQSII alla Delibera 655/2015/R/idr dell’Arera.
Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi di cui al successivo comma 6.4, ovvero con una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile, purché migliorativa per l’utente e definita in accordo con l’Ente di governo dell’ambito.
6.4 PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE
(rif. art.38 RQSII Del. 655/2015 Arera e art.10 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione del consumo medio annuo (Ca) determinato, per ciascun utente, nelle modalità e nei tempi di cui all’Articolo 10 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016 dell’Arera.
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza.
Per la periodicità di fatturazione (numero di fatture nell’anno) è stabilito uno standard specifico
differenziato:
- 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali saranno determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.
Con cadenza biennale il Gestore procederà alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.
6.5 FATTURA DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
(rif. art. 39 RQSII Del. 655/2015 Arera)
In caso di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di voltura o disattivazione, il Gestore emetterà la fattura di chiusura entro il termine di seguito riportato:
Per il “tempo per l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale” è stabilito lo
standard specifico di 45 giorni solari.
Con la fattura di chiusura il Gestore provvederà a conguagliare i consumi e a restituire il deposito cauzionale versato dall’utente, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.
Con la fattura di chiusura il Gestore provvederà ad erogare all’utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta ancorché non corrisposta.
Qualora l’importo dovuto dall’utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvederà al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
6.7 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO
(rif. art. 41 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il Gestore garantisce all’utente le seguenti modalità di pagamento della bolletta: domiciliazione bancaria o postale, bollettino postale, bonifico bancario o postale, ricevitorie Sisal, POS presso gli sportelli per le fatture emesse presso gli stessi.
6.8 MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
(rif. art. 42 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il Gestore garantisce all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente comma 6.4.
In tali circostanze l’utente ha la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra l’utente e il Gestore.
Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della fattura.
Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Gli interessi di dilazione non potranno essere applicati qualora la soglia dell’80%, come sopra definita, sia superata a causa di:
- prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
- la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a
quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore;
Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.
Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
6.9 RETTIFICA DI FATTURAZIONE
(rif. art. 43 e 44 RQSII Del. 655/2015 Arera)
Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del precedente comma 6.8, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.
Per la “rettifica di fatturazione” è stabilito lo standard specifico di 60 giorni lavorativi.
Qualora la rettifica evidenzi un credito a favore dell’utente, il Gestore provvederà ad accreditare l’importo ai sensi e con le modalità previste dall’art. 44 dell’Allegato A REMSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.