II) RIFERIMENTI NORMATIVI


La presente Carta è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di settore:

  • Testo unico sulle opere idrauliche n° 523 del 1904;
  • Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;
  • Legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano regolatore generale degli acquedotti;
  • Legge 08 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell’Ambiente;
  • Legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente;
  • Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
  • Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 “Individuazione delle funzioni
  • dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici”;

In particolare, la presente Carta dei Servizi è predisposta in riferimento a:

  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici;
  • Legge 11 luglio 1995, n° 273 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n° 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 1996, “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”;
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (art. 2 comma 461);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
  • Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n.157 (articolo 57bis) recante “riconoscimento automatico del bonus sociale agli aventi diritto”;
  • Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 291, in materia di gestione della morosità e articolo 1, comma 295, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

Riferimenti regolatori:

  • Deliberazione 586/2012/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 dicembre 2012 recante “Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” s.m.i.;
  • Deliberazione 655/2015/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 23 dicembre 2015 recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” s.m.i.;
  • Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 05/05/2016 recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” s.m.i.;
  • Deliberazione 665/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 settembre 2017 recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) – Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”
  • Deliberazione 897/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 21/12/2017 recante “Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)” s.m.i.;
  • Deliberazione 917/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 27/12/2017 recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” s.m.i.;
  • Deliberazione 311/2019/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 16/07/2019 recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI) s.m.i.”;
  • Deliberazione 547/2019/R/IDR s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 17 dicembre 2019 recante “Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del SII e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” s.m.i.;
  • Deliberazione 63/2021/R/com s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 23/02/2021 recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”.
  • Deliberazione 609/2021/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 21/12/2021 recante “Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)”.

I) PRESENTAZIONE


La presente Carta del Servizio Idrico Integrato è stata adottata in data 09/04/2002, redatta in conformità e rispetto di quanto disposto dal D.P.C.M. 27.01.1994 e dal D.P.C.M. 29.04.1999 recante “Schema generale per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato”.

La presente Carta recepisce inoltre le direttive contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) e si adegua automaticamente alle loro successive modifiche ed integrazioni, in particolare a:

  • “Testo Integrato per la Regolazione della qualità contrattuale del SII” (RQSII), di cui all’art.1.1 della Deliberazione Arera 655/2015/R/IDR;
  • “Testo Integrato per la regolazione del servizio di Misura nell’ambito del SII” (TIMSII) di cui all’ art. 1 della Deliberazione Arera 218/2016/R/IDR;
  • “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici” (TICSI) di cui all’art. 1 della Deliberazione Arera 665/2017/R/IDR;
  • “Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati” (TIBSI) di cui all’art.1 della Deliberazione Arera 897/2017/R/IDR;
  • “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato” (RQTI) di cui all’art. 1 della Deliberazione Arera 917/2017/R/IDR.
  • “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” (REMSI) di cui all’art.1 della Deliberazione Arera 311/2019/R/IDR.

La presente Carta è adottata dal Gestore previa approvazione dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n.4 Lazio Meridionale Latina.
Da un punto di vista generale la Carta dei Servizi definisce gli impegni che il Gestore assume verso i propri utenti e fissa i principi e i criteri inerenti la qualità del servizio erogato, in ottemperanza alle Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente a cui sono state attribuite competenze in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici (D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011).

La presente Carta costituisce una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Gestore e gli utenti, presenta gli impegni del Gestore e le modalità di rispetto e di controllo degli stessi impegni.
Vengono garantiti agli utenti i diritti di partecipazione, di accesso alle informazioni e di giudizio sull’operato del Gestore.
In particolare, la Carta si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:

  • miglioramento del rapporto tra gli utenti e il Gestore;
  • miglioramento della qualità dei servizi forniti.

La Carta dei Servizi costituisce integrazione dei contratti di fornitura. Pertanto, tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti contenute nella stessa si devono intendere sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura e nel Regolamento.

Nella Carta risultano fissati gli standard di qualità del servizio, generali e specifici, che il Gestore si impegna a rispettare. Nei casi di mancato rispetto degli standard specifici l’utente ha diritto ad un indennizzo automatico e forfettario.
La Carta dei Servizi è disponibile presso gli sportelli territoriali del Gestore e sul sito internet www.acqualatina.it.

ART. 10 – LA TUTELA DELL’UTENTE

(rif. DPCM 29 aprile 1999)

10.1 I DIRITTI DELL’UTENTE

Per garantire all’utente la costante informazione sulle modalità di tutela dei diritti riconosciuti dalla presente Carta dei Servizi, nonché sulle procedure e iniziative aziendali che possono interessarlo, il Gestore utilizza i seguenti strumenti: sito internet, sportelli fisici, bollette, organi di informazione, opuscoli informativi.
Il Gestore garantisce in tal modo agli utenti l’accesso alla Carta del Servizio, al Regolamento del Servio Idrico Integrato, alle Condizioni contrattuali di fornitura, all’Articolazione Tariffaria e a tutte le altre informazioni necessarie.
In riferimento a quanto già anticipato all’art 2 comma 2.1 della presente Carta, entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore provvederà a comunicare agli utenti, tramite allegati alla bolletta, i livelli di qualità raggiunti, gli standard specifici e generali di qualità, il grado di rispetto degli standard e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto degli stessi.

10.2 GESTIONE DEI RECLAMI

(rif. DPCM 29 aprile 1999)

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 8 della presente Carta riguardo la procedura di presentazione dei reclami scritti, l’utente può segnalare al Gestore qualsiasi violazione dei principi e delle prescrizioni fissate nella presente Carta tramite comunicazione scritta, oppure di persona presso gli uffici al pubblico. Nel caso in cui l’utente presenti reclamo presso gli sportelli, gli operatori del Gestore provvederanno a registrarlo con apposito modulo di reclamo che dovrà essere sottoscritto da parte dell’utente.

10.3 CAMERA DI CONCILIAZIONE PARITETICA

Presso il Gestore risulta istituita una Camera di Conciliazione paritetica per la risoluzione gratuita delle controversie insorte tra utenti e Gestore. La Camera paritetica è istituita in collaborazione con le associazioni dei consumatori aderenti al protocollo di intesa.
Gli utenti possono accedere alla procedura conciliativa in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo presentato al Gestore sui diritti contenuti nella presente Carta e negli altri casi previsti nel Regolamento di Conciliazione.
A seguito della richiesta di conciliazione, l’utente sarà rappresentato da un conciliatore di una delle associazioni dei consumatori aderenti alla Camera, il quale, assieme al conciliatore del Gestore, proporrà all’utente la soluzione transattiva della controversia.
La procedura di conciliazione non preclude o limita la tutela dei diritti dell’utente in via giurisdizionale e stragiudiziale.
Le modalità di accesso alla Camera sono contenute nel Regolamento di Conciliazione, disponibile presso gli sportelli e sul sito internet www.acqualatina.it.

10.4 CONTROLLI ESTERNI

(rif. DPCM 29 aprile 1999)

L’utente, in caso di mancata o insoddisfacente risposta del Gestore al reclamo entro i termini previsti all’articolo 8, comma 8.3 della presente Carta, fatta salva la possibilità di attivazione della procedura di conciliazione di cui al comma 10.3, può presentare reclamo:

  • all’Ente di Governo dell’Ambito;
  • al Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato;
  • all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, rivolgendosi:
    – allo “SPORTELLO PER IL CONSUMATORE Energia e Ambiente”
    – al “SERVIZIO CONCILIAZIONE ARERA”

attraverso l’utilizzo dei seguenti contatti:

10.5 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENTE

(rif. DPCM 29 aprile 1999)

Il Gestore si impegna ad effettuare rilevazioni periodiche sul grado di soddisfazione degli utenti, al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio erogato.
Il Gestore pubblica annualmente i dati relativi alla qualità del servizio e al livello di osservanza degli standard previsti dalla presente Carta. Le risultanze delle rilevazioni sono rese disponibili sul sito internet www.acqualatina.it ed inviate a tutti gli utenti tramite allegati in bolletta.
Inoltre, gli utenti che ritengano opportuno far pervenire suggerimenti utili al miglioramento della qualità del servizio possono presentare al Gestore le loro proposte ed osservazioni attraverso i canali di comunicazione di cui alla presente Carta.

10.6 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

L’utente ha diritto di accedere alle informazioni, ai documenti e agli atti in possesso del Gestore che lo riguardano, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Il diritto di accesso, esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, è sempre garantito nei casi previsti dall’art. 24 comma 7 della citata legge (Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici). In ogni caso, tutti i riferimenti per l’esercizio del diritto di accesso sono indicati nel sito web istituzionale del Gestore, www.acqualatina.it.

10.7 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.13 E SS REGOLAMENTO UE N. 2016/679 ED EX ART.13 D.LGS. 196/2003.

Il Gestore Acqualatina S.p.A., nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce, al momento della raccolta dei predetti dati, informativa conforme ai dettami di cui al d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679, rendendo informazioni, tra le altre, circa l’identità del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati, circa i diritti dell’interessato e le modalità di esercizio dei predetti, le finalità e la base giuridica e le modalità del trattamento, la tipologia dei dati trattati nonché l’obbligatorietà, o meno, della comunicazione dei dati e le conseguenze in caso di mancato conferimento, i destinatari dei dati personali.
L’informativa è reperibile presso gli sportelli del Gestore ed è pubblicata sul sito internet della Società (www.acqualatina.it) con espressa indicazione della data di ultimo aggiornamento.

10.8 VALIDITÀ DELLA CARTA DEI SERVIZI

(rif. DPCM 29 aprile 1999)

La presente Carta dei Servizi è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’A.T.O. n. 4 – Lazio Meridionale Latina con Deliberazione n.20/2022.
La Carta potrà essere soggetta a revisioni periodiche per adeguarla all’evoluzione della qualità richiesta dagli utenti, alle variazioni del quadro normativo e regolatorio di settore.
Le revisioni saranno portate a conoscenza degli utenti tramite gli strumenti di informazione indicati all’articolo 2, comma 2.1 “Informazioni all’utente”, della presente Carta.

ART. 9 – INDENNIZZI AUTOMATICI

(rif. Titolo X RQSII Del. 655/2015 Arera, art.5 RQTI Del. 917/2017 Arera, art.10 REMSI Del. 311/2019 Arera, Titolo 5 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

9.1  INDENNIZZI PER MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ CONTRATTUALE, DI QUALITÀ TECNICA E DEL SERVIZIO DI MISURA

(rif. art. 72 RQSII Del. 655/2015 Arera, art.5 RQTI Del. 917/2017 Arera, art.18 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

In caso di mancato rispetto dei seguenti standard:

  • standard specifici di qualità contrattuale definiti all’articolo 67.1, dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/IDR dell’Arera;
  • standard specifici di qualità tecnica definiti all’art.3.5 dell’Allegato A RQTI alla Deliberazione 917/2017/R/IDR dell’Arera;
  • standard specifici di rafforzamento delle tutele per il servizio di misura definiti all’articolo 18.2 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Arera (*);

il Gestore corrisponderà all’utente un indennizzo automatico:

Indennizzo automatico base pari a 30 euro.

(*) _ Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Arera, la disciplina degli standard specifici per il servizio di misura si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

9.2 INDENNIZZI PER ERRATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI LIMITAZIONE, SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

(rif. art. 10 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dell’Allegato A alla Deliberazione 311/2019/r/idr dell’Arera, il Gestore corrisponderà all’utente un indennizzo automatico:

Indennizzo automatico pari a 30 euro
  1. in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente non disalimentabile;
  2. in tutti i casi in cui in relazione ad un utente domestico residente il Gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.8;
  3. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  4. qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui all’art. 3.5 della presente Carta.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 dell’Allegato A alla Deliberazione 311/2019/r/idr dell’Arera, il Gestore corrisponderà all’utente un indennizzo automatico:

Indennizzo automatico pari a 10 euro

qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

  1. in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  2. l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.6;
  3. non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento di cui all’art. 7.1 della presente Carta.

9.3 INDENNIZZO CRESCENTE

(rif. art. 72 RQSII Del. 655/2015 Arera e art. 5.2 RQTI Del. 917/2017 Arera)

L’indennizzo automatico base di cui al comma 9.1 è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della

prestazione come di seguito indicato:

  1. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  2. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  3. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Sono invece esclusi dal calcolo dell’indennizzo crescente, gli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti di cui all’Articolo 4, comma 4.6 della presente Carta.

9.4 ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO

(rif. art. 73 RQSII Del. 655/2015 Arera e art.5 comma 5.5 RQTI Del. 917/2017 Arera)

Il Gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico:
a) qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

  • cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili all’utente, ivi inclusa l’inaccessibilità del misuratore, o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

b) nel caso in cui all’utente diretto sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;

c) Nel caso in cui all’utente diretto, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto degli “standard specifici di continuità del servizio di acquedotto” previsti dall’art. 4.7, lettere a), b) e c) della presente Carta.

d) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente perché non contengono le informazioni minime previste dall’Articolo 8, comma 8.2 della presente Carta.

9.5 SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO

(rif. art. 73 RQSII Del. 655/2015 Arera e art.5 comma 5.6 RQTI Del. 917/2017 Arera)

Il Gestore può sospendere l’erogazione dell’indennizzo automatico nei seguenti casi:

  1. nel caso in cui l’utente risulti moroso, può sospendere l’erogazione fino al pagamento delle somme dovute, ai sensi dell’art. 73 comma 73.2 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/IDR;
  2. nel caso di mancato rispetto degli “standard specifici di continuità del servizio di acquedotto” di cui all’art. 4.7, lettere a), b) e c) della presente Carta, può sospendere l’erogazione ai sensi dell’art. 5 comma 5.6 e comma 5.7 dell’Allegato A RQTI alla Deliberazione 917/2017/R/IDR, ai quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

9.6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO

(rif. art.74 RQSII Del. 655/2015 Arera, art.5 comma 4 RQTI Del. 917/2017 Arera, art. 10 comma 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il Gestore provvederà ad accreditare all’utente diretto l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima bolletta utile. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata all’utente diretto risulti inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la stessa evidenzierà un credito a favore dell’utente, che sarà detratto dalla successiva bolletta ovvero corrisposto all’utente mediante rimessa diretta.

Nella bolletta inviata all’utente diretto verranno indicate, a seconda dei casi, le seguenti causali della detrazione:

“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità contrattuale definiti dall’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.”
"Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”

Nella stessa bolletta verrà altresì indicato:

“La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per l’utente finale di richiedere
nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.”

In caso di utenza condominiale e con esclusivo riferimento agli “Standard specifici di continuità del servizio di acquedotto”, previsti dall’art. 4.7, lettere a), b) e c) della presente Carta, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso all’utenza condominiale stessa, ai sensi dell’art. 5.3 dell’Allegato A RQTI alla Deliberazione 917/2017/R/IDR dell’Arera.

9.7 TEMPO DI CORRESPONSIONE DELL’INDENNIZZO

(rif. art. 74 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore provvederà a corrispondere all’utente l’indennizzo automatico, ove dovuto,

entro 180 giorni solari dalla richiesta della prestazione oggetto di standard specifico e, nel caso in cui
l’utente risulti moroso, dal giorno in cui effettua il pagamento delle somme dovute.

ART. 8 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICHE DI FATTURAZIONE

(rif. Titolo V RQSII Del. 655/2015 Arera)

8.1 CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE SCRITTE

(rif. art. 45 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Ai fini della classificazione delle segnalazioni scritte, il Gestore adotta criteri prudenziali classificando come “reclamo scritto” la segnalazione per le quali non sia agevole stabilire la tipologia di richiesta (reclamo, o informazione, o rettifica di fatturazione).
Il Gestore non terrà conto dei casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta di informazioni o di rettifica fatturazione, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla presente Carta.

8.2 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI SCRITTI

(rif. art. 49 RQSII Del. 655/2015 Arera)

L’utente può inoltrare al Gestore reclami in forma scritta tramite i seguenti canali di comunicazione:

  • recapito postale – “Servizio Clienti Acqualatina S.p.A. Casella Postale Latina CPO 04100 Latina”;
  • posta elettronica certificata – acqualatina@pec.acqualatina.it;
  • fax – 199 505058
  • e-mail – clienti@acqualatina.it

Le informazioni riguardanti le modalità di presentazione dei reclami scritti e i canali di comunicazione per l’inoltro degli stessi sono riportate su ogni bolletta e sul sito internet.
Ai fini del rispetto dello standard specifico di cui al successivo comma 8.3 della presente Carta, il Gestore computa il tempo di risposta motivata al reclamo scritto a partire dalla data di ricevimento del reclamo ad uno dei recapiti riportati in bolletta.
Nel sito internet e presso gli sportelli territoriali è disponibile il modulo per il reclamo scritto che dovrà essere compilato con la modalità prevista dall’art. 49.3 e dall’art. 49.4 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr, ai quali si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

8.3 RISPOSTA A RECLAMI SCRITTI

(rif. art. 46 e 50 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di risposta motivata a reclami scritti è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore del reclamo dell’utente e la data di invio all’utente della risposta motivata.

Per la “risposta motivata a reclami scritti” è stabilito lo standard specifico di 30 giorni lavorativi.

Il Gestore si impegna a rispondere al reclamo scritto in modo chiaro e comprensibile, indicando nella risposta i dati previsti dall’articolo 50 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Gestore fornisce all’utente le informazioni per risolvere la controversia, indicando le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità, nonché le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il Gestore si impegna a partecipare e la cui procedura sia gratuita.
Nel caso di reclamo recante contestazioni relative alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni, il Gestore provvederà a comunicare nella risposta gli elementi che hanno determinato la richiesta di pagamento.
Nella stessa risposta il Gestore fornirà all’utente le informazioni per risolvere la controversia,
indicando le modalità di attivazione del Servio Conciliazione dell’Autorità nonché di altri organismi.

8.4 RECLAMI SCRITTI MULTIPLI

(rif. art. 51 RQSII Del. 655/2015 Arera)

In caso di reclamo sottoscritto da più soggetti firmatari e nel caso in cui il reclamo scritto multiplo sia stato inviato da una associazione di consumatori, il Gestore fornisce risposta motivata unica adottando le modalità previste dall’articolo 51, comma 1, dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
In caso di più reclami relativi al medesimo disservizio, il Gestore adotta le modalità di risposta previste dall’articolo 51, comma 2, dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

8.5 RISPOSTA A RICHIESTA SCRITTA DI INFORMAZIONI

(rif. artt. 47 e 50 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di informazioni dell’utente e la data di invio della risposta motivata scritta.

Per la “risposta motivata a richiesta scritta di informazioni” è stabilito lo standard specifico di 30 giorni lavorativi.

Il Gestore si impegna a rispondere alla richiesta scritta di informazioni in modo chiaro e comprensibile, indicando nella risposta motivata i dati essenziali previsti dall’articolo 50, comma 1, dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

8.6 RISPOSTA A RICHIESTA SCRITTA DI RETTIFICA DI FATTURAZIONE

(rif. artt. 48 e 50 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di risposta motivata a richiesta di rettifica di fatturazione è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di rettifica di fatturazione dell’utente e la data di invio della risposta motivata scritta.

Per la “risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione” è stabilito uno standard generale di 30 giorni lavorativi.

Il Gestore si impegna a rispondere alla richiesta di rettifica di fatturazione in modo chiaro e comprensibile, indicando nella risposta motivata i dati essenziali previsti dall’articolo 50, comma 1 e comma 3, dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

ART. 7 – MOROSITA’

(rif. DPCM 29 aprile 1999, DPCM 29 agosto 2016 e REMSI Del. 311/2019 Arera)

In caso di morosità dell’utente il Gestore attiva le procedure di cui all’Allegato A (REMSI) alla Deliberazione 311/2019/R/IDR, così come definite dall’Arera ai sensi del DPCM 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.

7.1 SOLLECITO BONARIO DI PAGAMENTO

(rif. art. 3 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all’utente un sollecito bonario di pagamento con le modalità previste dall’art. 3 comma 1 del REMSI, comunicando il riferimento delle fatture non pagate, l’importo totale da saldare e il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, potrà essere avviata la procedura di costituzione in mora.
Il sollecito bonario dovrà riportare le modalità con cui l’utente può comunicare l’avvenuto pagamento, il bollettino precompilato, i recapiti del Gestore ai quali comunicare gli estremi del pagamento effettuato.

7.2 COSTITUZIONE IN MORA

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Decorsi almeno venticinque (25) giorni dalla scadenza della fattura, il Gestore invierà all’utente moroso la comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata o PEC.
La comunicazione di costituzione in mora riporterà tutte le informazioni previste dall’art. 4.5 dell’Allegato A REMSI alla Deliberazione 311/2019/R/idr dell’Arera.

Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali l’utente non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, il Gestore provvederà ad inviare all’utente l’informativa di cui alla all’art. 4 comma 4.2 bis del REMSI.

7.3 CASI DI ESCLUSIONE DELLA COSTITUZIONE IN MORA

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

La procedura di costituzione in mora non verrà avviata in caso di:

  • mancato invio del sollecito bonario di pagamento di cui all’art. 7.1;
  • mancata risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione.

Fatta salva la tutela dell’utente in caso di eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della fattura, la procedura di costituzione in mora potrà essere avviata se il reclamo risulti inviato dall’utente oltre il termine di cui all’articolo 4.4 del REMSI, e quindi oltre dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo.

7.4 TERMINI PER IL PAGAMENTO

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il termine ultimo entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, non può essere inferiore a:

quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento di cui al precedente articolo 7.1 della presente Carta.

7.5 ADDEBITO DEGLI INTERESSI DI MORA E DELLE SPESE AGGIUNTIVE

(rif. art. 4 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il Gestore, in aggiunta agli importi relativi alla bolletta scaduta, può richiedere all’utente i seguenti importi:

  • costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento;
  • costi relativi alla comunicazione di costituzione in mora;
  • interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).

Il Gestore, in aggiunta agli importi sopra elencati, ha facoltà di richiedere agli utenti domestici residenti diversi dagli utenti di cui all’art. 7.7 della presente Carta, i seguenti costi:

  • costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui all’articolo 7 comma 3, lettera b) e all’articolo 7 comma 4 del REMSI;
  • costi di sospensione/disattivazione della fornitura e costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute;
  • In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente moroso eventuali penali.

Il Gestore non può richiedere all’utente il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi dell’art. 9.2 della presente Carta.

7.6 RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DI COSTITUZIONE IN MORA

(rif. art. 5 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Il Gestore garantisce all’utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti.
L’utente ha la possibilità di richiedere una rateizzazione dei pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi; tale richiesta deve essere manifestata per iscritto o in altro modo documentabile.
L’utente è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.
Nel piano di rateizzazione verranno indicati:

  • la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata;
  • il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora;
  • i recapiti del Gestore da contattare in relazione al piano di rateizzazione.

In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo sarà maggiorato degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il mancato pagamento di una rata determinerà la decadenza del beneficio di rateizzazione e l’utente moroso sarà tenuto a saldare l’intero importo al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.

Decorso il termine di cui sopra senza che l’utente abbia saldato quanto dovuto, il Gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi articoli 7.7, 7.8 e 7.9, senza fornire ulteriore preavviso all’utente, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

7.7 LIMITAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE MOROSO NON DISALIMENTABILE

(rif.art.2 e art.8 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Utenti non disalimentabili

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato A (REMSI) alla Deliberazione 311/2019/R/IDR, sono definiti non disalimentabili gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

  • utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’articolo 7, comma 7.1, dell’Allegato A alla Deliberazione 63/2021/R/com dell’Arera;
  • utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all’articolo 8, comma 2, del TICSI.

In nessun caso il Gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente non disalimentabile.
In caso di morosità dell’utente domestico residente beneficiario di bonus sociale idrico, il Gestore può procedere esclusivamente alla limitazione della fornitura, assicurando un flusso di acqua idoneo a garantire il quantitativo essenziale di acqua fissato dal DPCM 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), qualora risultino verificate le seguenti condizioni:

  1. il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l’utente nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.2;
  2. il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
  3. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 7.4, senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 7.6.

La limitazione della fornitura potrà essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente art. 7.4, entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

7.8 LIMITAZIONE, SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE MOROSO DOMESTICO RESIDENTE, DIVERSO DA QUELLO NON DISALIMENTABILE E DELLE UTENZE CONDOMINIALI.

(rif. art.7 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Utenti domestici residenti diversi di quelli non disalimentabili
In caso di morosità degli utenti domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente art. 7.7, il Gestore procederà alla limitazione della fornitura qualora tecnicamente fattibile.

Nel caso in cui l’intervento di limitazione risulti tecnicamente ineseguibile, il Gestore potrà procedere alla sospensione della fornitura solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 7.1 e 7.2 del REMSI, di seguito riportate:

  1. il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l’utente nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.2;
  2. il Gestore vanti un credito nei confronti dell’utente anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
  3. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 7.4, senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 7.6.
  4. successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
  5. successivamente all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
  6. successivamente all’invio, da parte del Gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.

Sempre in riferimento agli utenti domestici residenti, diversi da quelli beneficiari del bonus sociale idrico, il Gestore:

  1. ai sensi dell’articolo 7.3 lett. a)ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall’intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi; in questo caso le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore, restano a carico del Gestore;
  2. ai sensi dell’articolo 7.3 lett. b) ii del REMSI, può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti giorni solari dall’intervento di limitazione, nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino oltre tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata; in questo caso sono poste a carico dell’utente le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore.

La procedura di sospensione della fornitura di cui alla precedente lettera h), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle di cui al precedente comma 7.7, nel caso in cui:

  • non abbiano provveduto, nei termini previsti, anche tenuto conto dei piani di rateizzazione, ad onorare gli obblighi, riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora, posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
  • risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi;
  • l’ARERA abbia accolto l’istanza presentata dall’Ente di governo dell’ambito per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall’ARERA stessa nel metodo tariffario pro tempore vigente.

In costanza di mora degli utenti domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente art. 7.7, il Gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso in cui:

  • dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
  • gli utenti non abbiano provveduto – nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione – a rispettare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) per il recupero della morosità pregressa.

Utenti condominiale

In caso di morosità delle utenze condominiali il Gestore potrà procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il Gestore abbia provveduto a costituire in mora l’utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma 2;
  • successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
  • siano decorsi i termini di pagamento (quaranta (40) giorni solari previsti dalla normativa vigente, calcolato a partire dal ricevimento da parte dell’utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento), senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione.

In aggiunta alle condizioni sopra elencate, ai sensi dell’articolo 7.6 del REMSI, in caso di morosità delle utenze
condominiali, il Gestore:

  • non attiverà la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano effettuati in un’unica soluzione entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, e siano pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto;
  • ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei mesi a far data dall’avvenuto pagamento parziale, non si provveda al saldo dell’importo dovuto.

7.9 SOSPENSIONE, DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DELL’UTENTE MOROSO DISALIMENTABILE

(rif. art.7 REMSI Del. 311/2019 Arera)

Utenti disalimentabili

In caso di morosità degli utenti disalimentabili diversi da quelli di cui al precedente comma 7.8, gli interventi di sospensione e/o disattivazione della fornitura con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, potranno essere eseguiti solo nel caso in cui siano verificate le condizioni richiamate dall’articolo 7.1 del REMSI:

  1. il Gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente art. 7.2;
  2. successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
  3. siano decorsi i termini di cui al precedente art. 7.4, senza che l’utente abbia estinto il debito dandone comunicazione al Gestore con le modalità di cui all’art. 3.5 della presente Carta o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione ai sensi del precedente art. 7.6;

La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura, può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo (40 giorni lavorativi) entro cui l’utente è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora. L’intervento non verrà eseguito nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

Il Gestore garantisce all’utente moroso la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione nei termini e con
le modalità disciplinate dall’articolo 5 del REMSI.

In caso di misuratore non accessibile, qualora non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il Gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura della presa stradale.

7.10 ESCUSSIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER MOROSITÀ

(rif. art.4 Del. 311/2019 Arera)

Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’utente, può essere reintegrato dal Gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

ART. 6 – FATTURAZIONE, RATEIZZAZIONE

(rif. Titolo IV RQSII Del. 655/2015)

6.1 MODALITÀ DI ADDEBITO E FATTURAZIONE

(rif. art. 35 RQSII Del. 655/2015 Arera)

La fatturazione e l’emissione della fattura avviene sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, oppure autolettura dell’utente opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:

  1. dati di lettura effettiva;
  2. in assenza di lettura effettiva, dati di autolettura;
  3. in assenza di lettura effettiva e di autolettura, dati di consumo stimati.

Le modalità di fatturazione osservate dal Gestore sono tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato B alla Deliberazione 547/2019 Arera, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il Gestore è tenuto a dare adeguata evidenza della presenza in fattura di tali importi, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni.

In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die
dal giorno della loro entrata in vigore.

6.2 TEMPO PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA

(rif. art. 36 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo per l’emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della medesima da parte del Gestore.

Per il “tempo per l’emissione della fattura” è stabilito lo standard specifico di 45 giorni solari

6.3 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA FATTURA

(rif. art. 37 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore provvede all’emissione delle fatture in rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 37.1 e 37.2 dell’Allegato A RQSII alla Delibera 655/2015/R/idr dell’Arera.

Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione prestabilita dal gestore nel rispetto degli obblighi di cui al successivo comma 6.4, ovvero con una diversa periodicità di fatturazione, almeno mensile, purché migliorativa per l’utente e definita in accordo con l’Ente di governo dell’ambito.

6.4 PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE

(rif. art.38 RQSII Del. 655/2015 Arera e art.10 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione del consumo medio annuo (Ca) determinato, per ciascun utente, nelle modalità e nei tempi di cui all’Articolo 10 dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016 dell’Arera.
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza.

Per la periodicità di fatturazione (numero di fatture nell’anno) è stabilito uno standard specifico
differenziato:
  1. 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
  2. 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
  3. 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
  4. 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell’individuazione della relativa fascia di consumo, i consumi medi annui delle utenze condominiali saranno determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

Con cadenza biennale il Gestore procederà alla revisione della periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza sulla base dei consumi medi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.

6.5 FATTURA DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

(rif. art. 39 RQSII Del. 655/2015 Arera)

In caso di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di voltura o disattivazione, il Gestore emetterà la fattura di chiusura entro il termine di seguito riportato:

Per il “tempo per l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale” è stabilito lo
standard specifico di 45 giorni solari.

Con la fattura di chiusura il Gestore provvederà a conguagliare i consumi e a restituire il deposito cauzionale versato dall’utente, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito.

Con la fattura di chiusura il Gestore provvederà ad erogare all’utente beneficiario del bonus sociale idrico la quota di bonus dovuta ancorché non corrisposta.

Qualora l’importo dovuto dall’utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvederà al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.

6.7 MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO

(rif. art. 41 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore garantisce all’utente le seguenti modalità di pagamento della bolletta: domiciliazione bancaria o postale, bollettino postale, bonifico bancario o postale, ricevitorie Sisal, POS presso gli sportelli per le fatture emesse presso gli stessi.

6.8 MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

(rif. art. 42 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore garantisce all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente comma 6.4.
In tali circostanze l’utente ha la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra l’utente e il Gestore.

Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

  1. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  2. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non potranno essere applicati qualora la soglia dell’80%, come sopra definita, sia superata a causa di:

  • prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
  • la presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a

quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore;

Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.

6.9 RETTIFICA DI FATTURAZIONE

(rif. art. 43 e 44 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di rettifica di fatturazione, è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta scritta di rettifica di fatturazione relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione ai sensi del precedente comma 6.8, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Per la “rettifica di fatturazione” è stabilito lo standard specifico di 60 giorni lavorativi.

Qualora la rettifica evidenzi un credito a favore dell’utente, il Gestore provvederà ad accreditare l’importo ai sensi e con le modalità previste dall’art. 44 dell’Allegato A REMSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

ART. 5 – SERVIZIO DI MISURA E VERIFICA DEI MISURATORI

(rif. TIMSII Del. 218/2016 Arera e artt. 28, 29 e 30 RQSII Del 655/2015 Arera)

5.1 CRITERI GENERALI

(rif. art. 4 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

I consumi rilevanti ai fini della fatturazione dei corrispettivi per l’utenza sono determinati ai sensi dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Arera.
Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto, salvo diversa previsione specifica.
Il consumo di ciascun utente è determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5.8.

5.2 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA DEI MISURATORI

(rif. art. 6 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Il Gestore garantisce l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, secondo quanto previsto dal TIMSII e si impegna a rispettare i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.

5.3 RACCOLTA DELLE MISURE (LETTURA DEI MISURATORI)

(rif. artt. 7.1, 7.2 e 7.3 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Il Gestore si impegna ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:

  1. per le nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di attivazione
  2. per gli utenti con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l’anno, rispettando il tempo minimo di 150 giorni solari tra tentativi di lettura consecutivi;
    Per il “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativi agli utenti con consumi medi annui fino a 3.000 mc” è stabilito lo standard specifico di 2 tentativi di raccolta/anno.
  3. per gli utenti con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 volte l’anno, rispettando il tempo minimo di 90 giorni solari tra tentativi di lettura consecutivi.
    Per il “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativi agli utenti con consumi medi annuisuperiori a 3.000 mc” è stabilito lo standard specifico di 3 tentativi di raccolta/anno.

Gli obblighi sopra richiamati si intendono assolti anche qualora la misura sia stata comunicata dall’utente tramite autolettura successivamente validata dal Gestore.

Ai sensi del TIMSII, è ammesso l’utilizzo di distanze temporali minime tra tentativi di lettura consecutivi differenti da quelle previste alle precedenti lettere b) e c), al verificarsi delle seguenti casistiche:

  1. laddove il Gestore garantisca un numero di tentativi di lettura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo;
  2. per specifiche tipologie di utenti, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell’anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
  3. con riferimento alla fattispecie prevista alla precedente lettera c), laddove l’utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative del Gestore, volte all’ottimizzazione della pianificazione dell’attività di misura e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno.

5.4 MISURATORI NON ACCESSIBILI O PARZIALMENTE ACCESSIBILI

(rif. art. 7.3 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.3, il Gestore, in presenza di punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, effettuerà un ulteriore tentativo di lettura (c.d. “ripasso”) nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.
Tale ulteriore tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui al precedente comma 5.3.
Gli obblighi di “ripasso”, sopra definiti si intendono assolti, nei seguenti casi:

  1. laddove, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
  2. laddove il gestore garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo, al precedente comma 5.3;
  3. per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del gestore.

5.5 INFORMAZIONI AGLI UTENTI E AVVISI DI LETTURA

(rif. art. 7.4 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Nell’espletamento delle attività programmate di lettura previste ai precedenti commi 5.3 e 5.4, il Gestore, per gli utenti dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile fornisce informazione preliminare sui tentativi di lettura con le modalità previste dall’art. 7.4 del TIMSII : “comunicando il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione sarà fornita con almeno 48 ore di preavviso , possibilmente in forma riservata ai soli utenti coinvolti – attraverso posta

elettronica, messaggio SMS, telefonata o altra modalità indicata dall’utente o, laddove non possibile, con altra modalità idonea (ad es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee)..

Per il “Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile” è stabilito lo standard specifico di 48 ore

In ogni caso il Gestore prende in carico la lettura eventualmente lasciata disponibile dall’utente in prossimità del punto di consegna o dell’abitazione (es. nota cartacea).

5.6 FOTO LETTURA DEI MISURATORI

(rif. art. 7.4 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Nell’effettuazione delle raccolte della misura il Gestore si avvale dello strumento della “foto lettura”, sistema ottico – digitale che consente di conservare la documentazione fotografica del quadrante del misuratore e di certificare la data e la misura della lettura effettuata.
L’utente, in caso di necessità, può richiedere al Gestore copia della documentazione fotografica attraverso e-mail o in forma scritta presso lo sportello territoriale competente, indicando la data di riferimento della lettura desiderata nonché l’indirizzo o il numero di fax o l’account di posta elettronica a cui può essere inviata la documentazione.

5.7 AUTOLETTURA DEI MISURATORI

(rif. artt. 7.5 e 8 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore provvede a lasciare all’utente una cartolina informativa del fallimento del tentativo di lettura da utilizzare per la comunicazione dell’autolettura e contenente i recapiti attraverso i quali aggiornare le modalità di contatto eventualmente comunicate al Gestore.

Per comunicare l’autolettura è possibile utilizzare le seguenti modalità disponibili tutto l’anno, 24 ore su 24:

Il Gestore fornisce immediato riscontro all’utente sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione nei casi in cui le modalità utilizzate per tale comunicazione siano integrate con i sistemi informativi del Gestore.

In caso di mancata validazione il Gestore fornisce riscontro all’utente entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall’utente o ad altro contatto personale fornito dall’utente medesimo.
Laddove non sia possibile utilizzare tali modalità, la comunicazione sarà fornita nella prima fattura emessa, specificando espressamente le motivazioni del rifiuto.

5.8 STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA

(rif. art.10.3 e art. 11 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

  1. In caso di indisponibilità dei dati di misura ottenuti in base a letture o autoletture, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato Cs nelle modalità previste dagli artt. 11.1 e 11.2 dell’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) dell’Arera:
    Cs = Ca/365 x Ns dove:
    Ca è il consumo medio annuo definito per ciascun utente ai sensi dell’articolo 10 del TIMSII, valido per l’anno corrente;
    Ns rappresenta l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima
    Il Gestore può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello sopra definito, eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità, a condizione che:
    • il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato sull’anno solare sia pari al consumo medio annuo (Ca), come previsto dall’articolo 11.2 del TIMSII;
    • siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazion
  2. Qualora il Gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, “debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata – (ai sensi delle disposizioni dettate dall’Arera) – mediante il consumo stimato Cs come descritto alla precedente lettera a), a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile; in questo caso non è ammessa l’applicazione di criteri migliorativi di cui al comma 11.2 del TIMSII”.
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo Ca, ai sensi del TIMSI, il Gestore utilizzerà i successivi consumi che verranno registrati dal misuratore in un lasso temporale non inferiore a 3 mesi, in ragione della tipologia di utenza e del periodo interessato dalla ricostruzione dei consumi.

5.9 SEGNALAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI E DISCIPLINA DELLE “PERDITE OCCULTE”

(rif. DPCM 29 aprile 1999; rif. artt. 7 e 9 Allegato A Del. 586/2012 Arera; rif. art. 19 TIMSII Del. 218/2016 Arera)

Al fine di consentire all’utente di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri relativi alla propria fornitura, il Gestore riporta in bolletta in forma grafica l’andamento dei consumi medi giornalieri. Sono riportate in bolletta anche le seguenti informazioni:

  • link al sito web per la consultazione dei consumi medi annui, suddivisi per tipologia di utenza;
  • link al sito web per la consultazione delle tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte.

L’effettuazione delle letture dei misuratori permette al Gestore di rilevare in tempo reale eventuali consumi anomali rispetto ai consumi medi dell’utente.

Qualora nel corso della rilevazione delle letture dovessero essere riscontrate anomalie, il Gestore, ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del Regolamento di utenza, provvederà a segnalare all’utente con il rilascio di apposito “avviso di consumo anomalo”, presso l’abitazione dell’utenza o nella cassetta postale se disponibile.

Nel caso in cui le anomalie del consumo derivino da “perdite idriche occulte” occorse a valle del misuratore sugli impianti interni – perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza -, l’utente ha facoltà di richiedere al Gestore lo storno di una quota del consumo maturato nel periodo interessato dalla perdita per ottenere il quale dovrà fornire documentazione idonea a comprovare l’esistenza della perdita stessa e della riparazione effettuata, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 26 del Regolamento di Utenza.

Al verificarsi delle condizioni sopra riportate il Gestore applica la disciplina delle tutele per le perdite occulte ai sensi dell’articolo 19 dell’Allegato A – TIMSII – alla Deliberazione 218/2016/R/idr Arera, di cui:

  1. applicazione delle tutele a partire da un consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero (CMG) di riferimento, rappresentato dal CMG degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
  2. applicazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, di cui:
    • esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, a seguito di dimostrazione da parte dell’utente della “dispersione” della perdita nell’ambiente;
    • applicazione per il servizio di acquedotto di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili, come quantificata all’articolo 26 comma 2 lett. del Regolamento di utenza;
  3. applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’Articolo 42 dell’Allegato A – RQSII – alla Deliberazione 655/2015 Arera;
  4. applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 6 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
  5. applicazione della tempistica per beneficiare nuovamente del ristoro: 2 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 26 “Tutele in caso di perdite occulte” del Regolamento d’utenza.

5.10 VERIFICA DEI MISURATORI

(rif. artt. 28, 29 e 30 RQSII Del. 655/2015 Arera)

L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore. La richiesta può essere inoltrata tramite l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.
L’esecuzione della verifica verrà eseguita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 28 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
Nei casi in cui a seguito della  verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore può addebitare all’utente i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta.

a) Tempo di intervento per la verifica del misuratore
Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di intervento da parte del Gestore:

Per la verifica del misuratore è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
Qualora siano richiesti dall’utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma2, del D.M. 93/17, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo
al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di Commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica.

b) Comunicazione dell’esito della verifica
In seguito  all’effettuazione dell’intervento, il Gestore provvederà  a comunicare all’utente l’esito della verifica.
Il tempo di “comunicazione dell’esito della verifica del misuratore” è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente del relativo esito ed è differenziato in funzione della necessità di rimuovere il misuratore per eseguire la verifica in laboratorio:

Per la comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi;
Per la comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio è stabilito lo
standard specifico di 30 giorni lavorativi.
Nei casi di controlli di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, eseguiti in contraddittorio, il Gestore è tenuto ad inviare all’utente la comunicazione con l’esito della verifica del misuratore nel rispetto
 dello standard relativo al tempo di comunicazione dell’esito della verifica, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell’esito trasmesso dalla Camera di Commercio e la data di invio all’utente dell’esito medesimo.

c) Sostituzione del misuratore
Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o non funzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 30 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l’esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore:

Per la sostituzione del misuratore è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.

d) Ricostruzione dei consumi
Qualora il Gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, procederà alla ricostruzione degli stessi sulla base di quanto previsto al comma 5.8, lettera b) della presente Carta.

In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo Ca ai sensi del TIMSI, il Gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza riportato nella tabella dell’articolo 59 del Regolamento di utenza del SII.
Qualora siano richiesti dall’utente controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5 comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di sostituzione del misuratore,
 qualora il controllo da parte della Camera di commercio accerti il non corretto funzionamento del misuratore e il Gestore decida di procedere alla sostituzione in luogo della riparazione.

5.11 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

(rif. artt. 31 e 32 RQSII Del. 655/2015 Arera e DPCM 29 aprile 1999)

L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione. La richiesta può essere inoltrata tramite l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.
L’esecuzione della verifica verrà eseguita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 31 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore può addebitare all’utente i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta.

a) Tempo di intervento per la verifica
Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di intervento da parte del Gestore:

Per la verifica del livello di pressione è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.

b) Comunicazione dell’esito della verifica
In seguito all’effettuazione dell’intervento, il Gestore provvederà  a comunicare all’utente l’esito della verifica.
Il tempo di “comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione” è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente del relativo esito:

Per la comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione” è stabilito lo standard specifico
di 10 giorni lavorativi.

Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l’utente la data di completamento della verifica stessa.

ART. 4 – GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE


(rif. Titolo III RQSII Del. 655/2015 Arera)

4.1 PREVENTIVAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI

(rif. artt. 18, 19, 20 e 21 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di preventivazione per l’esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo dell’utente e la data di invio all’utente del preventivo da parte del Gestore.
Il tempo di preventivazione per l’esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo:

Per la preventivazione di lavori senza sopralluogo è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
Per la preventivazione di lavori con sopralluogo è stabilito lo standard specifico di 20 giorni lavorativi.

La richiesta di preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici e complessi, completa dei documenti richiesti e, laddove necessario, dell’attestazione del pagamento degli oneri di sopralluogo, deve essere presentata tramite uno dei canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.

Il preventivo dovrà contenere le informazioni previste dall’articolo 20 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

Il preventivo avrà validità di 90 giorni e l’accettazione dello stesso da parte dell’utente ne prolungherà la
validità fino all’esecuzione della prestazione richiesta.

Il Gestore non potrà richiedere all’utente nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo.

4.2 PREVENTIVI STANDARDIZZABILI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI

(rif. art. 22 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore, al fine di ottimizzare l’esecuzione delle prestazioni richieste ed agevolare l’utente rispetto a quanto previsto dalla procedura di cui al comma 4.1, individua le tipologie di prestazioni, relativamente all’esecuzione di lavori, per le quali è possibile standardizzare il preventivo.
I preventivi standard sono resi disponibili all’utente in modalità immediata, tramite il call center e lo sportello territoriale e sono altresì disponibili sul sito internet.

Nel caso in cui l’utente presenti richiesta in forma scritta di un preventivo standardizzabile il Gestore è tenuto al rispetto dello standard specifico di 10 giorni lavorativi applicabile ai preventivi non standardizzabili che non necessitano di sopralluogo riportati al comma 4.1.

4.3 ESECUZIONE DI LAVORI

(rif. art. 23 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di esecuzione di lavori è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore.
Il tempo di esecuzione dei lavori è differenziato in funzione della necessità di eseguire rispettivamente un lavoro semplice, ovvero un lavoro complesso.

Per l’esecuzione di lavori semplici è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
Per l’esecuzione di lavori complessi è stabilito uno standard generale di 30 giorni lavorativi. (livello da rispettare 90% delle singole prestazioni)

A seguito della formale accettazione del preventivo per l’esecuzione di lavori, da parte dell’utente, ossia a seguito dell’esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo mediante presentazione allo sportello competente o invio tramite fax, e-mail, lettera, il Gestore procede alle richieste di eventuali autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui per l’esecuzione di lavori complessi sia necessario l’ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell’autorizzazione da parte del gestore e l’ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte dell’utente.
Al verificarsi di tale situazione il Gestore comunica all’utente l’avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro 5 giorni lavorativi successivi a tale richiesta.

Qualora per l’esecuzione dei “lavori complessi” siano necessari lavori da realizzarsi a cura dell’utente e lo stesso debba richiedere atti quali concessioni, autorizzazioni o servitù e tali lavori e atti siano stati tutti indicati nel preventivo rilasciato dal Gestore, il tempo per l’effettuazione della prestazione decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori e di consegna di detti atti.

4.4 RISPETTO DEGLI APPUNTAMENTI CONCORDATI

(rif. art. 24 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il “tempo massimo per l’appuntamento concordato” è il tempo intercorrente tra il giorno in cui il Gestore riceve la richiesta dell’utente e il giorno in cui si verifica l’appuntamento.

Per tale indicatore è stabilito lo standard generale di 7 giorni lavorativi. (livello da rispettare 90%
delle singole prestazioni)
In caso di appuntamento concordato per la verifica del misuratore o per la verifica del livello di pressione, è stabilito lo standard generale di 10 giorni lavorativi.

Il Gestore si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l’utente applicando i criteri e le modalità di esecuzione definiti dall’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
Si considerano esclusi dal calcolo di tale standard generale gli appuntamenti fissati su esplicita richiesta dell’utente per una data che comporta il superamento dei periodi sopra definiti.

Tutte le richieste di appuntamento pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi potranno essere trattate dal Gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

4.5 PREAVVISO PER LA DISDETTA DEGLI APPUNTAMENTI CONCORDATI

(rif. art. 25 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Nell’eventualità in cui il Gestore, per cause di forza maggiore, non possa rispettare l’appuntamento concordato, procederà a comunicare all’utente la disdetta dell’appuntamento:

Il “preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato” è stabilito dallo standard generale di 24 ore.

4.6 FASCIA DI PUNTUALITÀ PER GLI APPUNTAMENTI CONCORDATI

(rif. art. 26 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Al momento di concordare un appuntamento con l’utente, il Gestore provvede a fissare l’ora di inizio e l’ora di fine della fascia di puntualità per l’appuntamento concordato impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati, informando altresì l’utente che per il mancato rispetto della fascia di puntualità è riconosciuto un indennizzo automatico. L’utente deve assicurare la disponibilità, propria o della persona da lui incaricata, a ricevere il personale del Gestore per tutta la fascia di puntualità concordata.

La “fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati” è stabilita dallo standard specifico di 3 ore.

Il Gestore ha facoltà di procedere, previo consenso dell’utente, all’eventuale esecuzione anticipata della prestazione o del sopralluogo.

4.7 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

(rif. DPCM 29 aprile 1999; rif. art.3 RQTI Del. 917/2017 Arera)

Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo e senza interruzioni. L’interruzione del servizio può essere imputata solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio.
Il Gestore organizza le proprie attività in modo da limitare al minimo necessario i tempi delle interruzioni programmate del servizio, salvo eventi o circostanze di forza maggiore che possono verificarsi durante le attività operative.
Per interruzioni programmate del servizio si intendono quelle interruzioni della fornitura dovute a interventi di manutenzione sugli impianti o sulle reti, che richiedono la sospensione dell’erogazione.
Al verificarsi di cause di forza maggiore che impediscono o ritardano il ripristino del servizio, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza per le utenze interessate, nel rispetto delle disposizioni della competente autorità sanitaria.

a) Attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (rif. art.3 RQTI Del. 917/2017)

Il tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile è il tempo misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola sospensione, sia essa programmata o non programmata, e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato. Sono da considerarsi tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza del servizio idropotabile, ivi incluse quelle legate all’emissione di ordinanze di non potabilità.

Per il “Tempo massimo per l’attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (indicatore S2)” è stabilito lo standard specifico di 48 ore. Si ha un ritardo semplice se > 48h S2 ≤ 96h; si ha un ritardo doppio se > 96h S2 ≤  144h; si ha un ritardo triplo se S2 > 144h.

In caso di sospensione del servizio idropotabile, qualora il tempo massimo intercorrente tra il momento in cui si verifica l’interruzione, sia essa programmata o non programmata, e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza sia superiore a 48 ore, il Gestore corrisponde agli utenti interessati un indennizzo ai sensi dell’art.9 della presente Carta.

b) Preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (rif. art.3 RQTI Del. 917/2017)

Il “tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura” è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui viene fornito il preavviso ed il momento in cui si verifica l’interruzione della fornitura oggetto del preavviso.

Per il “Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura (indicatore S3)” è stabilito lo standard specifico di 48 ore. Si ha un ritardo semplice se 24h ≤ S3 < 48h; si ha un ritardo doppio se 16h ≤ S3 < 24h; si ha un ritardo triplo se S3 < 16h.

qualvolta si rendessero necessarie interruzioni programmate del servizio, il Gestore fornirà preavviso con almeno 48 ore di anticipo tramite le modalità più consone allo specifico intervento e ritenute più efficaci al fine di garantire l’informazione ai cittadini e agli Enti interessati.

In caso di mancato rispetto delle tempistiche di preavviso, il Gestore corrisponde agli utenti interessati un indennizzo ai sensi dell’art.9 della presente Carta.

c) Durata della sospensione programmata (rif. art.3 RQTI Del. 917/2017)

La durata massima della singola sospensione programmata è il tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura.

Per la “Durata massima della singola sospensione programmata (indicatore S1)” è stabilito lo standard specifico di 24 ore. Si ha un ritardo semplice se > 24h S1 ≤ 48h; si ha un ritardo doppio se > 48h S1 ≤ 72h; si ha un ritardo triplo se S1 > 72h.

Nel caso in cui la durata massima dell’interruzione programmata sia superiore a 24 ore il Gestore corrisponde all’utente interessato un indennizzo ai sensi dell’art.9 della presente Carta.

4.8 PRONTO INTERVENTO

(rif. art.33 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il “tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento” è il tempo intercorrente tra l’inizio della conversazione con l’operatore di pronto intervento e l’arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dal Gestore.

Per il “tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento” è stabilito lo standard generale
di 3 ore dall’inizio della conversazione con l’operatore.

Il Gestore garantisce un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 per  tutti i giorni dell’anno accessibile tramite il Numero Verde:
800 626 083.
Lo standard generale così definito trova applicazione per le segnalazioni relative alle seguenti situazioni di pericolo:

a) fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;
b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;
c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
d) avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

Qualora, a seguito del verificarsi di situazioni di pericolo, il Gestore dovesse ricevere più segnalazioni contemporaneamente, tali da determinare un aumento dei tempi di intervento, il Gestore provvederà a fornire agli utenti interessati le prime indicazioni comportamentali, anche mediante il supporto dei propri operatori.

4.9 CAUSE DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD PREVISTI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

(rif. art 71 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore si impegna al rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni richieste, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e di altro tipo, non imputabili al Gestore, che determinano il mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità, come di seguito classificate:

cause di forza maggiore: intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
cause imputabili all’utente, inclusa l’inaccessibilità del misuratore;
cause imputabili a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.

ART. 3 – AVVIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE


(rif. Titolo II RQSII Del. 655/2015 Arera)

3.1 PREVENTIVAZIONE PER GLI ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI

(rif. artt. 5, 6, 7 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del Gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente.
Per entrambe le tipologie di allacciamento il tempo di preventivazione è differenziato in funzione della necessità di effettuare un sopralluogo:

Per la preventivazione senza sopralluogo è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
Per la preventivazione con sopralluogo è stabilito lo standard specifico di 20 giorni lavorativi.

Le richieste di nuovi allacciamenti e le richieste di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate nelle modalità descritte nel presente articolo.
La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e fognari, completa dei documenti richiesti e, se previsto, dell’attestazione del pagamento degli oneri di sopralluogo, deve essere presentata tramite uno dei canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
Il preventivo dovrà contenere le informazioni previste dall’articolo 7 e dall’articolo 20 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.

3.2 ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI E FOGNARI

(rif. artt. 8 e 9 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di esecuzione dell’allacciamento idrico o dell’allacciamento fognario è il tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente e la data di completamento dei lavori da parte del Gestore, con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente.

Per entrambe le tipologie di allacciamento il tempo di esecuzione è differenziato in funzione della complessità dei lavori necessari per l’esecuzione degli allacciamenti stessi.

A decorrere dalla data di acquisizione delle dovute autorizzazioni e, dove non necessarie, dalla data di accettazione del preventivo, gli allacci saranno completati entro i tempi di seguito indicati, misurati in giorni lavorativi al netto del tempo per lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale:

Per l’esecuzione di allacci idrici che comportano l’esecuzione di interventi semplici è stabilito lo
standard specifico di 15 giorni lavorativi;
Per l’esecuzione di allacci fognari che comportano l’esecuzione di interventi semplici è stabilito lo
standard specifico di 20 giorni lavorativi.
Per l’esecuzione di allacci idrici o fognari che comportano l’esecuzione di interventi complessi è
stabilito uno standard generale di 30 giorni lavorativi.

A seguito della formale accettazione del preventivo, di cui al precedente art. 3.1, da parte dell’utente, ossia a seguito dell’esibizione della prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo mediante presentazione allo sportello competente o invio tramite fax, e-mail, lettera, il Gestore procede alle richieste di eventuali autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui per l’esecuzione di allacci complessi sia necessario l’ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell’autorizzazione da parte del gestore e l’ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte dell’utente.

Al verificarsi di tale situazione il Gestore comunica all’utente l’avvenuta richiesta degli atti autorizzativi entro 5 giorni lavorativi successivi a tale richiesta (rif. art. 23 RQSII Del. 655/2015 Arera).

3.3 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

(rif. art. 10 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di attivazione della fornitura del servizio è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento e la data di effettiva attivazione della fornitura;

Per l’attivazione della fornitura il Gestore si impegna a rispettare lo standard specifico di 5 giorni lavorativi.

La richiesta di attivazione della fornitura può essere presentata, tramite il numero verde, via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito internet www.acqualatina.it o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite lo sportello online.
Nel caso in cui il richiedente richieda l’attivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella di completamento dei lavori di esecuzione dell’allacciamento, quest’ultima coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente stesso.

Nel caso in cui l’utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Gestore ha facoltà di non procedere all’esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

3.4 RIATTIVAZIONE E SUBENTRO NELLA FORNITURA – (PUNTO DI CONSEGNA DISATTIVO)

(rif. art. 11 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura, è il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa.
Il tempo di riattivazione della fornitura, ovvero di subentro nella fornitura è differenziato in funzione dell’eventuale richiesta, da parte dell’utente, di procedere ad una riattivazione, ovvero ad un subentro, con modifica della portata del misuratore;

Per la riattivazione o subentro nella fornitura è stabilito lo standard specifico di 5 giorni lavorativi;
Per la riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.

La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata al Gestore, con le modalità previste al comma 3.3, rispettivamente dallo stesso utente che aveva richiesto la disattivazione del punto di consegna o di scarico, ovvero da un nuovo utente.
Ai fini della verifica del rispetto dello standard specifico in oggetto, qualora la riattivazione, ovvero il subentro, comporti l’esecuzione di lavori semplici o complessi, come definiti al paragrafo “III Definizioni” della presente Carta, il tempo di riattivazione decorre dalla data di completamento dei suddetti lavori.

Qualora la richiesta di subentro riguardi un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura sia stata disattivata per morosità, il Gestore ha facoltà di:

  1. richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
  2. non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico oggetto della richiesta.

Qualora il Gestore eserciti le facoltà sopra indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

  • della documentazione di cui alla lettera a);
  • dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo.

3.5 RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA IN SEGUITO A MOROSITÀ

(rif. artt. 12 e 13 RQSII Del. 655/2015 Arera, DPCM 29 agosto 2016 e artt. 6 e 9 REMSI)

Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a limitazione, sospensione, disattivazione per morosità è il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura;

Per la riattivazione della fornitura in seguito a morosità è stabilito lo standard specifico di 2 giorni feriali.

A seguito del pagamento delle somme dovute da parte dell’utente, il Gestore procederà alla riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità.

Le richieste di riattivazione della fornitura pervenute al Gestore oltre le ore 18 nei giorni lavorativi possono essere trattate dal Gestore come pervenute il giorno successivo.

Qualora la richiesta di riattivazione abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

  1. richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
  2. non procedere all’esecuzione della riattivazione fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico.

L’avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli territoriali.
La comunicazione di avvenuto pagamento costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Gestore, tuttavia, successivamente alla riattivazione della fornitura, può in ogni caso richiedere all’utente l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

3.6 DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

(rif. art. 14 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di disattivazione della fornitura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di effettiva disattivazione;

Per la disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente è stabilito lo standard specifico di 7 giorni lavorativi.

A seguito della richiesta di cessazione del servizio presentata dall’utente, il Gestore procede alla disattivazione della fornitura, la quale comporta la sospensione dell’erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
La disattivazione della fornitura può essere richiesta dall’utente con le modalità descritte nel precedente comma 3.3.
Nel caso in cui l’utente richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Gestore, l’utente deve garantire al Gestore l’accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 5, comma 5.10 della presente Carta.

3.7 RICHIESTA DI VOLTURA – (PUNTO DI CONSEGNA ATTIVO)

(rif. artt. 15 e 17 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il tempo di esecuzione della voltura è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta della voltura nelle modalità sopra richiamate e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente.

Per l’esecuzione della voltura è stabilito lo standard specifico di 5 giorni lavorativi.

La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’utente entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata (ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n. 47).
Il richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative in occasione della prima fatturazione.
Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente comunica al Gestore l’autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.
Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall’utente uscente il Gestore provvederà a:

effettuare una lettura di verifica entro 7 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente.

I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:

  1. richiedere all’utente entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
  2. non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’utente entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Qualora il Gestore eserciti le facoltà sopra indicate, il tempo di esecuzione della voltura decorre dalla data di ricevimento da parte del Gestore:

  • della documentazione di cui alla lettera a);
  • dell’attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera 2) del presente articolo.

3.8 VOLTURA A TITOLO GRATUITO

(rif. art. 16 RQSII Del. 655/2015 Arera)

In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza, che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore:

  1. presenta apposita domanda utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore, scaricabile dal sito internet e disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
  2. all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica l’autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
  3. ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
  4. assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore provvederà ad eseguire la voltura nei tempi già specificati al precedente comma 3.7 inviando al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura attribuendo, al nuovo contratto d’utenza il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario.
Fatta eccezione per l’ultima fattura a saldo dei consumi, nessun altro corrispettivo potrà essere richiesto dal Gestore al beneficiario della voltura a titolo gratuito.

3.9 CAUSE DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD PREVISTI PER L’AVVIO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

(rif. art. 71 RQSII Del. 655/2015 Arera)

Il Gestore si impegna al rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione delle prestazioni richieste, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e di altro tipo, non imputabili al Gestore, che determinano il mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità, di seguito classificate:

cause di forza maggiore: intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
cause imputabili all’utente, inclusa l’inaccessibilità del misuratore;
cause imputabili a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi.