(rif. TIMSII Del. 218/2016 Arera e artt. 28, 29 e 30 RQSII Del 655/2015 Arera)
5.1 CRITERI GENERALI
(rif. art. 4 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
I consumi rilevanti ai fini della fatturazione dei corrispettivi per l’utenza sono determinati ai sensi dell’Allegato A TIMSII alla Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Arera.
Ai fini dell’applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurato sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto, salvo diversa previsione specifica.
Il consumo di ciascun utente è determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5.8.
5.2 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA DEI MISURATORI
(rif. art. 6 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Il Gestore garantisce l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, secondo quanto previsto dal TIMSII e si impegna a rispettare i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici sui misuratori ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93.
5.3 RACCOLTA DELLE MISURE (LETTURA DEI MISURATORI)
(rif. artt. 7.1, 7.2 e 7.3 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Il Gestore si impegna ad effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura:
- per le nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di lettura entro sei mesi dalla data di attivazione
- per gli utenti con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di lettura l’anno, rispettando il tempo minimo di 150 giorni solari tra tentativi di lettura consecutivi;
Per il “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativi agli utenti con consumi medi annui fino a 3.000 mc” è stabilito lo standard specifico di 2 tentativi di raccolta/anno.
- per gli utenti con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 volte l’anno, rispettando il tempo minimo di 90 giorni solari tra tentativi di lettura consecutivi.
Per il “Numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativi agli utenti con consumi medi annuisuperiori a 3.000 mc” è stabilito lo standard specifico di 3 tentativi di raccolta/anno.
Gli obblighi sopra richiamati si intendono assolti anche qualora la misura sia stata comunicata dall’utente tramite autolettura successivamente validata dal Gestore.
Ai sensi del TIMSII, è ammesso l’utilizzo di distanze temporali minime tra tentativi di lettura consecutivi differenti da quelle previste alle precedenti lettere b) e c), al verificarsi delle seguenti casistiche:
- laddove il Gestore garantisca un numero di tentativi di lettura superiore al numero minimo previsto per la corrispondente fascia di consumo;
- per specifiche tipologie di utenti, che presentano un profilo di consumo fortemente variabile nel corso dell’anno, con rilevanti scostamenti dal consumo medio giornaliero;
- con riferimento alla fattispecie prevista alla precedente lettera c), laddove l’utilizzo di distanze temporali differenti sia giustificato da esigenze operative del Gestore, volte all’ottimizzazione della pianificazione dell’attività di misura e comunque garantendo una sufficiente distribuzione delle letture nel corso dell’anno.
5.4 MISURATORI NON ACCESSIBILI O PARZIALMENTE ACCESSIBILI
(rif. art. 7.3 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5.3, il Gestore, in presenza di punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, effettuerà un ulteriore tentativo di lettura (c.d. “ripasso”) nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.
Tale ulteriore tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui al precedente comma 5.3.
Gli obblighi di “ripasso”, sopra definiti si intendono assolti, nei seguenti casi:
- laddove, nel periodo intercorrente rispetto all’ultimo tentativo fallito, il gestore acquisisca e validi una misura comunicata con autolettura;
- laddove il gestore garantisca, per quell’utente finale, un numero di tentativi di raccolta della misura superiore al numero minimo previsto, per la corrispondente fascia di consumo, al precedente comma 5.3;
- per utenze di tipo stagionale o altre specifiche tipologie di utenza, per le quali le probabilità di fallimento dell’ulteriore tentativo di lettura siano elevate, anche sulla base dell’esperienza del gestore.
5.5 INFORMAZIONI AGLI UTENTI E AVVISI DI LETTURA
(rif. art. 7.4 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Nell’espletamento delle attività programmate di lettura previste ai precedenti commi 5.3 e 5.4, il Gestore, per gli utenti dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile fornisce informazione preliminare sui tentativi di lettura con le modalità previste dall’art. 7.4 del TIMSII : “comunicando il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione sarà fornita con almeno 48 ore di preavviso , possibilmente in forma riservata ai soli utenti coinvolti – attraverso posta
elettronica, messaggio SMS, telefonata o altra modalità indicata dall’utente o, laddove non possibile, con altra modalità idonea (ad es. affissione di avvisi, comunicazioni cartacee)..
Per il “Tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile” è stabilito lo standard specifico di 48 ore
In ogni caso il Gestore prende in carico la lettura eventualmente lasciata disponibile dall’utente in prossimità del punto di consegna o dell’abitazione (es. nota cartacea).
5.6 FOTO LETTURA DEI MISURATORI
(rif. art. 7.4 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Nell’effettuazione delle raccolte della misura il Gestore si avvale dello strumento della “foto lettura”, sistema ottico – digitale che consente di conservare la documentazione fotografica del quadrante del misuratore e di certificare la data e la misura della lettura effettuata.
L’utente, in caso di necessità, può richiedere al Gestore copia della documentazione fotografica attraverso e-mail o in forma scritta presso lo sportello territoriale competente, indicando la data di riferimento della lettura desiderata nonché l’indirizzo o il numero di fax o l’account di posta elettronica a cui può essere inviata la documentazione.
5.7 AUTOLETTURA DEI MISURATORI
(rif. artt. 7.5 e 8 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
In caso di tentativo di lettura non andato a buon fine, il Gestore provvede a lasciare all’utente una cartolina informativa del fallimento del tentativo di lettura da utilizzare per la comunicazione dell’autolettura e contenente i recapiti attraverso i quali aggiornare le modalità di contatto eventualmente comunicate al Gestore.
Per comunicare l’autolettura è possibile utilizzare le seguenti modalità disponibili tutto l’anno, 24 ore su 24:
Il Gestore fornisce immediato riscontro all’utente sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione nei casi in cui le modalità utilizzate per tale comunicazione siano integrate con i sistemi informativi del Gestore.
In caso di mancata validazione il Gestore fornisce riscontro all’utente entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall’utente o ad altro contatto personale fornito dall’utente medesimo.
Laddove non sia possibile utilizzare tali modalità, la comunicazione sarà fornita nella prima fattura emessa, specificando espressamente le motivazioni del rifiuto.
5.8 STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA
(rif. art.10.3 e art. 11 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
- In caso di indisponibilità dei dati di misura ottenuti in base a letture o autoletture, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato Cs nelle modalità previste dagli artt. 11.1 e 11.2 dell’Allegato A alla deliberazione 218/2016/R/IDR (TIMSII) dell’Arera:
Cs = Ca/365 x Ns dove:
Ca è il consumo medio annuo definito per ciascun utente ai sensi dell’articolo 10 del TIMSII, valido per l’anno corrente;
Ns rappresenta l’intervallo temporale in giorni solari per cui è necessario effettuare la stima
Il Gestore può applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello sopra definito, eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità, a condizione che:
- il criterio scelto sia tale da garantire che il consumo totale stimato sull’anno solare sia pari al consumo medio annuo (Ca), come previsto dall’articolo 11.2 del TIMSII;
- siano disponibili curve di consumo consolidate per la tipologia di utenza in considerazion
- Qualora il Gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, “debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, tale ricostruzione deve essere effettuata – (ai sensi delle disposizioni dettate dall’Arera) – mediante il consumo stimato Cs come descritto alla precedente lettera a), a partire dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile; in questo caso non è ammessa l’applicazione di criteri migliorativi di cui al comma 11.2 del TIMSII”.
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo Ca, ai sensi del TIMSI, il Gestore utilizzerà i successivi consumi che verranno registrati dal misuratore in un lasso temporale non inferiore a 3 mesi, in ragione della tipologia di utenza e del periodo interessato dalla ricostruzione dei consumi.
5.9 SEGNALAZIONE DEI CONSUMI ANOMALI E DISCIPLINA DELLE “PERDITE OCCULTE”
(rif. DPCM 29 aprile 1999; rif. artt. 7 e 9 Allegato A Del. 586/2012 Arera; rif. art. 19 TIMSII Del. 218/2016 Arera)
Al fine di consentire all’utente di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri relativi alla propria fornitura, il Gestore riporta in bolletta in forma grafica l’andamento dei consumi medi giornalieri. Sono riportate in bolletta anche le seguenti informazioni:
- link al sito web per la consultazione dei consumi medi annui, suddivisi per tipologia di utenza;
- link al sito web per la consultazione delle tutele applicabili alle utenze interessate da problematiche di perdite occulte.
L’effettuazione delle letture dei misuratori permette al Gestore di rilevare in tempo reale eventuali consumi anomali rispetto ai consumi medi dell’utente.
Qualora nel corso della rilevazione delle letture dovessero essere riscontrate anomalie, il Gestore, ai sensi dell’articolo 35 comma 1 del Regolamento di utenza, provvederà a segnalare all’utente con il rilascio di apposito “avviso di consumo anomalo”, presso l’abitazione dell’utenza o nella cassetta postale se disponibile.
Nel caso in cui le anomalie del consumo derivino da “perdite idriche occulte” occorse a valle del misuratore sugli impianti interni – perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza -, l’utente ha facoltà di richiedere al Gestore lo storno di una quota del consumo maturato nel periodo interessato dalla perdita per ottenere il quale dovrà fornire documentazione idonea a comprovare l’esistenza della perdita stessa e della riparazione effettuata, ai sensi e nelle modalità previste dall’articolo 26 del Regolamento di Utenza.
Al verificarsi delle condizioni sopra riportate il Gestore applica la disciplina delle tutele per le perdite occulte ai sensi dell’articolo 19 dell’Allegato A – TIMSII – alla Deliberazione 218/2016/R/idr Arera, di cui:
- applicazione delle tutele a partire da un consumo pari al doppio del consumo medio giornaliero (CMG) di riferimento, rappresentato dal CMG degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
- applicazione dei criteri per la determinazione dei corrispettivi da applicare al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, di cui:
- esonero dall’applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, a seguito di dimostrazione da parte dell’utente della “dispersione” della perdita nell’ambiente;
- applicazione per il servizio di acquedotto di una tariffa pari alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili, come quantificata all’articolo 26 comma 2 lett. del Regolamento di utenza;
- applicazione delle modalità di rateizzazione previste dall’Articolo 42 dell’Allegato A – RQSII – alla Deliberazione 655/2015 Arera;
- applicazione della tutela anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di 6 mesi, al fine di consentire la riparazione del guasto;
- applicazione della tempistica per beneficiare nuovamente del ristoro: 2 anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 26 “Tutele in caso di perdite occulte” del Regolamento d’utenza.
5.10 VERIFICA DEI MISURATORI
(rif. artt. 28, 29 e 30 RQSII Del. 655/2015 Arera)
L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore. La richiesta può essere inoltrata tramite l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.
L’esecuzione della verifica verrà eseguita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 28 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
Nei casi in cui a seguito della verifica il misuratore risulti correttamente funzionante, il Gestore può addebitare all’utente i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta.
a) Tempo di intervento per la verifica del misuratore
Il tempo di intervento per la verifica del misuratore è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di intervento da parte del Gestore:
Per la verifica del misuratore è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
Qualora siano richiesti dall’utente finale controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5, comma2, del D.M. 93/17, il gestore (ove venga previsto il suo intervento) è tenuto al rispetto dello standard relativo
al tempo di intervento per la verifica del misuratore, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di richiesta di intervento da parte della Camera di Commercio e la data di intervento del Gestore per la rimozione dello strumento di misura da sottoporre a verifica.
b) Comunicazione dell’esito della verifica
In seguito all’effettuazione dell’intervento, il Gestore provvederà a comunicare all’utente l’esito della verifica.
Il tempo di “comunicazione dell’esito della verifica del misuratore” è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente del relativo esito ed è differenziato in funzione della necessità di rimuovere il misuratore per eseguire la verifica in laboratorio:
Per la comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in loco è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi;
Per la comunicazione dell’esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio è stabilito lo
standard specifico di 30 giorni lavorativi.
Nei casi di controlli di cui all’articolo 5, comma 2, del D.M. 93/17, eseguiti in contraddittorio, il Gestore è tenuto ad inviare all’utente la comunicazione con l’esito della verifica del misuratore nel rispetto
dello standard relativo al tempo di comunicazione dell’esito della verifica, che in tal caso è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell’esito trasmesso dalla Camera di Commercio e la data di invio all’utente dell’esito medesimo.
c) Sostituzione del misuratore
Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o non funzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 30 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
Il tempo di sostituzione del misuratore è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di invio, ovvero di messa a disposizione al richiedente del documento recante l’esito della verifica e la data di sostituzione del misuratore:
Per la sostituzione del misuratore è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
d) Ricostruzione dei consumi
Qualora il Gestore, in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, debba procedere alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati, procederà alla ricostruzione degli stessi sulla base di quanto previsto al comma 5.8, lettera b) della presente Carta.
In caso di indisponibilità dei dati di misura necessari per la determinazione del consumo medio annuo Ca ai sensi del TIMSI, il Gestore procede a stimarlo in base al valore di riferimento della tipologia di utenza riportato nella tabella dell’articolo 59 del Regolamento di utenza del SII.
Qualora siano richiesti dall’utente controlli in contraddittorio ai sensi dell’articolo 5 comma 2, del D.M. 93/17, il Gestore è tenuto al rispetto dello standard relativo al tempo di sostituzione del misuratore,
qualora il controllo da parte della Camera di commercio accerti il non corretto funzionamento del misuratore e il Gestore decida di procedere alla sostituzione in luogo della riparazione.
5.11 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE
(rif. artt. 31 e 32 RQSII Del. 655/2015 Arera e DPCM 29 aprile 1999)
L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione. La richiesta può essere inoltrata tramite l’apposito modulo disponibile presso gli sportelli e sul sito internet del Gestore.
L’esecuzione della verifica verrà eseguita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 31 dell’Allegato A RQSII alla Deliberazione 655/2015/R/idr dell’Arera.
Nei casi in cui a seguito della verifica il livello di pressione risulti nella norma, il Gestore può addebitare all’utente i costi dell’intervento, esplicitandone l’ammontare in bolletta.
a) Tempo di intervento per la verifica
Il tempo di intervento per la verifica del livello di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente e la data di intervento da parte del Gestore:
Per la verifica del livello di pressione è stabilito lo standard specifico di 10 giorni lavorativi.
b) Comunicazione dell’esito della verifica
In seguito all’effettuazione dell’intervento, il Gestore provvederà a comunicare all’utente l’esito della verifica.
Il tempo di “comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione” è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all’utente del relativo esito:
Per la comunicazione dell’esito della verifica del livello di pressione” è stabilito lo standard specifico
di 10 giorni lavorativi.
Qualora la verifica del livello di pressione abbia una durata di almeno due giorni, si considera come data di effettuazione della verifica presso l’utente la data di completamento della verifica stessa.